Cass. pen. n. 16214 del 11 maggio 2006

Testo massima n. 1


Le irregolarità in tema di formazione dei collegi e di destinazione dei giudici agli uffici giudiziari incidono sulla capacità del giudice, con conseguente nullità ex art. 178, lett. a) c.p.p., solo quando hanno per scopo l'elusione o la violazione del principio del giudice naturale precostituito per legge. (Nel caso di specie la Suprema Corte ha ritenuto una mera irregolarità il provvedimento di applicazione del presidente e del giudice a latere di una Corte d'assise, già trasferiti ad altro ufficio, per consentire la definizione del processo da parte del collegio che aveva in corso da tempo la celebrazione del dibattimento).

Normativa correlata