Cass. pen. n. 16214 del 11 maggio 2006
Testo massima n. 1
Le irregolarità in tema di formazione dei collegi e di destinazione dei giudici agli uffici giudiziari incidono sulla capacità del giudice, con conseguente nullità ex art. 178, lett. a) c.p.p., solo quando hanno per scopo l'elusione o la violazione del principio del giudice naturale precostituito per legge. (Nel caso di specie la Suprema Corte ha ritenuto una mera irregolarità il provvedimento di applicazione del presidente e del giudice a latere di una Corte d'assise, già trasferiti ad altro ufficio, per consentire la definizione del processo da parte del collegio che aveva in corso da tempo la celebrazione del dibattimento).