Cass. pen. n. 33519 del 5 ottobre 2006
Testo massima n. 1
In tema di delitto di corruzione, l'accertamento dell'avvenuto pagamento degli eventuali intermediari non consente ex se l'individuazione del momento consumativo del reato, in mancanza di altri elementi che possano ragionevolmente indurre a ritenere che il denaro sia stato «cumulativamente» corrisposto sia per gli intermediari che per il corrotto o, in ogni caso, perchè i primi compensassero quest'ultimo.
Testo massima n. 2
L'inosservanza delle disposizioni relative alla destinazione interna dei giudici ed alla distribuzione degli affari incide sulla costituzione e sulle condizioni di capacità del giudice, determinando la nullità <em>ex </em>art. 33, comma primo, e 178, comma primo, lett. a) c.p.p., solo in caso di stravolgimento dei principi e canoni essenziali dell'ordinamento giudiziario, mentre resta priva di rilievo processuale la semplice inosservanza delle disposizioni amministrative richiamate dall'art. 7 ter R.D. n. 12 del 1941 (ord. giud.). (Fattispecie in cui il Tribunale, disposta la separazione della posizione processuale dell'imputato che aveva avanzato richiesta di giudizio abbreviato <em>ex </em>art. 4 ter L. n. 144 del 2000, ha assegnato il procedimento, per la prosecuzione del giudizio nelle forme del rito abbreviato, ad altro collegio della stessa sezione).
Testo massima n. 3
La natura necessariamente concorsuale del delitto di corruzione implica che all'assoluzione per insussistenza del fatto, in separato procedimento, dell'imputato del delitto di corruzione passiva in atti giudiziari faccia seguito, nell'altro procedimento, l'assoluzione con identica formula del corruttore attivo e dei suoi intermediari, dovendosi escludere la sussistenza dell'intero fatto corruttivo.
Testo massima n. 4
Non è abnorme l'ordinanza con cui il giudice del rito abbreviato, terminata la discussione e prima della camera di consiglio per la deliberazione della sentenza, respinge un'eccezione di nullità, poiché la scelta di rendere anticipatamente la pronuncia sulla nullità è espressione di un potere meramente ordinatorio che non implica anticipazioni di giudizio o situazioni di incompatibilità, e non dà luogo a radicali anomalie del provvedimento, che ne impediscano l'inquadramento negli schemi normativi tipici o ne segnino l'incompatibilità con le linee fondanti del sistema processuale.