14 Mag Cassazione penale Sez. I sentenza n. 5636 del 10 febbraio 2009
Testo massima n. 1
Contro i provvedimenti emessi dal magistrato di sorveglianza in tema di misure di sicurezza non è immediatamente esperibile il ricorso per cassazione, essendo detti provvedimenti appellabili davanti al tribunale di sorveglianza e, solo dopo l’esaurimento di tale grado di giudizio, ricorribili per cassazione, restando esclusa la possibilità di ricorso per saltum a norma dell’art. 569, comma primo, c.p.p. [ Fattispecie nella quale, qualificato il ricorso come appello, la S.C. ha disposto la trasmissione degli atti al competente tribunale di sorveglianza ].
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