Cass. pen. n. 1164 del 4 maggio 1993
Testo massima n. 1
In materia di procedimenti incidentali riguardanti l'applicazione e l'efficacia di misure cautelari, la risoluzione, in sede di legittimità, della questione relativa alla competenza del giudice che ha imposto la misura non è concludente, giacché l'eventuale incompetenza non si traduce in ragione di nullità e non incide sull'efficacia del provvedimento applicativo della misura, come emerge dal disposto dell'art. 27 c.p.p., che ne sancisce la piena validità fino a quando il giudice che lo ha emesso non si dichiari incompetente.
Testo massima n. 2
In tema di misure cautelari, l'obbligo di motivare il convincimento circa la sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza non può ritenersi adempiuto dal giudice, che si limiti a un generico rinvio alle fonti di prova, senza la precisazione del loro contenuto o, quanto meno, degli elementi idonei a consentire la individuazione degli specifici riferimenti, la cui forza probante abbia reputato tale da indurlo ad adottare la misura cuatelare. Diversamente, invero, si precluderebbe, di fatto, agli interessati di esercitare appieno il loro diritto di difesa per l'impossibilità di individuare gli elementi d'accusa presi in considerazione per ciascuno e al giudice dell'impugnazione di esercitare il suo sindacato, specie in sede di legittimità, dati i limiti imposti dall'art. 606, lettera e), c.p.p., al sindacato della Corte di cassazione.