14 Mag Cassazione civile Sez. I sentenza n. 12077 del 27 ottobre 1999
Testo massima n. 1
In tema di autorizzazione al riconoscimento di figlio naturale, la mera diversità culturale, di origini, di etnia e di religione non può di per sé costituire elemento significativo ai fini dell’esclusione dell’interesse del minore all’acquisizione della doppia genitorialità. Tuttavia, il fanatismo religioso [ nella specie, si trattava di genitori di nazionalità e religioni diverse ] può assumere rilievo dirimente qualora si traduca in un’indebita compressione dei diritti di libertà del minore o in un pericolo per la sua crescita secondo i canoni generalmente riconosciuti dalle società civili.
Articoli correlati
[adrotate group=”9″]