Cass. pen. n. 1299 del 5 febbraio 1996

Testo massima n. 1


In caso di declaratoria di incompetenza da parte del giudice dell'udienza preliminare, ai sensi dell'art. 22, comma 3, c.p.p., con conseguente trasmissione degli atti al pubblico ministero presso il giudice ritenuto competente, il pubblico ministero così officiato non può a sua volta investire direttamente della competenza altro ufficio del pubblico ministero, costituito presso un terzo giudice, ma deve necessariamente investire della questione il proprio giudice per le indagini preliminari. (Nella specie, in applicazione di tale principio, la S.C. ha annullato senza rinvio, in quanto adottata da giudice non legittimato e non ritualmente investito, l'ordinanza rinnovativa dell'applicazione di una misura cautelare pronunciata dal Tribunale di Bari su richiesta del locale ufficio del pubblico ministero, cui gli atti erano stati trasmessi dal pubblico ministero di Lecce, che a sua volta li aveva ricevuti, a seguito di sentenza di incompetenza, dal Gip del Tribunale di Roma).

Testo massima n. 2


La contravvenzione di ubriachezza punita dall'art. 688 c.p. concorre con la guida in stato di ebbrezza punita dall'art. 186 del codice della strada, data la diversità degli interessi giuridici rispettivamente tutelati dalle due norme. Nel codice penale, infatti, l'art. 688 mira alla prevenzione dell'alcolismo e alla tutela dell'ordine pubblico, in quello stradale, invece, l'art. 186 vuole garantire la sicurezza della circolazione sulle strade e l'incolumità di chi vi si trova. La differenza tra l'ebbrezza e l'ubriachezza sta nell'intensità dell'alterazione psicofisica, più grave nella seconda per la presenza di un maggior tasso alcolemico, nonché nel fatto che mentre l'ebbrezza può non essere manifesta, l'ubriachezza è punibile solo quando lo è. L'ubriachezza, quindi, in sè comprende e assorbe, dal punto di vista clinico, l'ebbrezza, perché ne costituisce uno stato più avanzato: ma, per essere perseguibile, deve essere oltre che in luogo pubblico, anche manifesta.

Testo massima n. 3


Lo stato di ebbrezza del conducente di veicoli può essere accertato e provato con qualsiasi mezzo, e non necessariamente, nè unicamente, attraverso la strumentazione e la procedura indicate nell’art. 379 del regolamento di attuazione ed esecuzione del codice della strada. Ed invero, per il principio del libero convincimento, per l’assenza di prove legali e per la necessità che la prova non dipenda dalla discrezionale volontà della parte interessata, il giudice può desumere lo stato di alterazione psicofisica derivante dall’influenza dell’alcool, da qualsiasi elemento sintomatico dell’ebbrezza o dell’ubriachezza (tra cui l’ammissione del conducente, l’alterazione della deambulazione, la difficoltà di movimento, l’eloquio sconnesso, l’alito vinoso e così via), così come può anche disattendere l’esito fornito dall’etilometro, ancorché risultante da due determinazioni del tasso alcolemico concordanti ed effettuate ad intervallo di cinque minuti, sempre che del suo convincimento fornisca una motivazione logica ed esauriente.

Normativa correlata