Cass. pen. n. 9481 del 10 settembre 1992
Testo massima n. 1
Rientra nella facoltà del giudice di merito disporre la separazione dei rapporti processuali e la definizione separata allorché ne sussistano opportunità e convenienza, non ostandovi ipotesi di connessione, allorché il giudice ritenga che la riunione non sia assolutamente necessaria per l'accertamento dei fatti. (Nella specie, riferita a giudizio direttissimo, si è peraltro chiarito in motivazione, che in questo caso, se il reato per cui si procede con il rito direttissimo è connesso con altri reati per i quali mancano le condizioni giustificatrici della scelta di tale rito, deve procedersi separatamente per gli altri reati salvo che ciò risulti gravemente pregiudizievole per le indagini).