Avvocato.it

Cassazione penale Sez. I sentenza n. 1911 del 21 maggio 1992

Cassazione penale Sez. I sentenza n. 1911 del 21 maggio 1992

Testo massima n. 1

Non è qualificabile come abnorme, e non è quindi suscettibile, come tale, di dar luogo a ricorso per cassazione [ attesa l’assenza di altri possibili mezzi di gravame ], il provvedimento con il quale il presidente del tribunale, ai sensi dell’art. 2 del D.L.vo 28 luglio 1989, n. 271 [ norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale ], essendo pendenti davanti a diverse sezioni del medesimo tribunale procedimenti dei quali sia possibile la riunione, abbia a tal fine designato una di dette sanzioni, nulla rilevando il fatto che altra sezione abbia in precedenza respinto una istanza di rinvio finalizzata appunto all’attuazione della riunione.

[adrotate group=”23″]

Se la soluzione non è qui, contattaci

Non esitare, siamo a tua disposizione

Email

Esponi il tuo caso allegando, se del caso, anche dei documenti

Telefono

Una rapida connessione con gli avvocati del nostro team

Chat

On line ora! Al passo con i tempi per soddisfare le tue esigenze