Cass. pen. n. 1911 del 21 maggio 1992
Testo massima n. 1
Non è qualificabile come abnorme, e non è quindi suscettibile, come tale, di dar luogo a ricorso per cassazione (attesa l'assenza di altri possibili mezzi di gravame), il provvedimento con il quale il presidente del tribunale, ai sensi dell'art. 2 del D.L.vo 28 luglio 1989, n. 271 (norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale), essendo pendenti davanti a diverse sezioni del medesimo tribunale procedimenti dei quali sia possibile la riunione, abbia a tal fine designato una di dette sanzioni, nulla rilevando il fatto che altra sezione abbia in precedenza respinto una istanza di rinvio finalizzata appunto all'attuazione della riunione.