Cass. pen. n. 1257 del 20 ottobre 2023
Testo massima n. 1
NULLITA' - ATTI ABNORMI - Decreto di citazione diretta a giudizio privo dell’indicazione delle persone offesa – Declaratoria di nullità e restituzione degli atti al pubblico ministero da parte del tribunale – Abnormità funzionale - Sussistenza - Ragioni - Fattispecie.
È affetto da abnormità funzionale, determinando un'indebita stasi del procedimento, il provvedimento con cui il tribunale monocratico dichiara la nullità del decreto di citazione a giudizio e dispone la restituzione degli atti al pubblico ministero in ragione della mancata indicazione delle generalità delle persone offese, in quanto tale omissione non rientra tra le cause di nullità previste dall'art. 552, comma 2, cod. proc. pen., né può concretamente esigersi la puntuale identificazione di tutte le parti lese allorquando non vi è reale possibilità di risalire alle generalità e alla collocazione geografica delle stesse. (Fattispecie relativa al delitto di detenzione di materiale pedopornografico).
Massime precedenti
Normativa correlata
Cod. Pen. art. 600
Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 552 CORTE COST.