14 Mag Cassazione penale Sez. I sentenza n. 1328 del 10 febbraio 1995
Testo massima n. 1
Nessuna forma d’impugnazione è prevista dal nuovo codice di rito per i provvedimenti di riunione [ o di separazione ] dei processi. E poiché nel sistema processuale vigente è conservata la regola della tassatività delle impugnazioni, ne deriva che un’impugnazione, benché non prevista, può ritenersi ammissibile solo allorquando la statuizione di riferimento è assumibile nella tipologia propria dell’atto abnorme. [ La Suprema Corte nell’enunciare il principio di cui in massima ha ritenuto non abnorme il provvedimento emesso dal competente giudice del dibattimento di procedere alla riunione di due processi — tra loro connessi a norma dell’art. 12 lett. a c.p.p. — trattandosi di facoltà prevista dalla legge e, specificatamente, dall’art. 17 lett. a c.p.p. ].
Articoli correlati
[adrotate group=”23″]