14 Mag Cassazione penale Sez. IV sentenza n. 3190 del 16 gennaio 1997
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in Massimario
Testo massima n. 1
Per l’omessa osservanza degli artt. 17, 18 e 19 c.p.p., che contengono la disciplina dei provvedimenti di separazione o di riunione, il codice non prevede alcuna sanzione di nullità né alcun mezzo di impugnazione, sicché, per il principio di tassatività della nullità e delle impugnazioni, l’ordinanza che non dispone la separazione non è impugnabile.
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