14 Mag Cassazione penale Sez. VI sentenza n. 15080 del 13 aprile 2011
Testo massima n. 1
Il giudice dell’appello che rilevi la nullità del provvedimento che dispone il giudizio per uno soltanto di più procedimenti riuniti deve annullare la sentenza di primo grado esclusivamente nella parte relativa all’imputazione per la quale il rapporto processuale si è originariamente instaurato in maniera irregolare.
Articoli correlati
Testo massima n. 2
La separazione dei processi ai sensi dell’art. 18, comma primo, lett. c ], c.p. p. può essere disposta anche nel caso di procedimento oggettivamente, e non solo soggettivamente, cumulativo.
Articoli correlati
[adrotate group=”23″]