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Cassazione penale Sez. VI sentenza n. 3011 del 28 agosto 1992

Cassazione penale Sez. VI sentenza n. 3011 del 28 agosto 1992

Testo massima n. 1

A norma degli artt. 17 e 19 nuovo c.p.p. la riunione in senso tecnico può avere ad oggetto solo processi e non procedimenti e può essere disposta dal giudice, non dal P.M. Ciò non toglie che il P.M. abbia facoltà di esperire indagini contestuali e congiunte relativamente a distinti procedimenti, senza che ciò possa produrre effetti tipici della riunione dei processi, come quello di spostamento della competenza.

Testo massima n. 2

Il vigente codice di procedura penale, in tema di validità di atti posti in essere da giudice incompetente, sancisce, agli artt. 26 e 27, il principio della loro conservazione. L’ordinanza di custodia cautelare in carcere dell’indagato emessa da giudice che, pur essendo incompetente, non dichiara contestualmente o successivamente la propria incompetenza, è valida ed efficace.

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