Cass. civ. n. 12545 del 08 maggio 2024
Testo massima n. 1
SPESE GIUDIZIALI CIVILI - COMPENSAZIONE - IN GENERE Spese processuali, ai sensi dell'art. 15, commi 1 e 2, del d.lgs. n. 546 del 1992 - Compensazione - Norma sopravvenuta di interpretazione autentica - Gravi ed eccezionali ragioni - Ammissibilità.
La compensazione delle spese processuali, ex art. 15, commi 1 e 2, del d.lgs. n. 546 del 1992, come modificato dall'art. 9, comma 1, lett. f, del d.lgs. n. 156 del 2015, è consentita in caso di sopravvenienza di una norma di interpretazione autentica relativa ad una questione dirimente, integrando le gravi ed eccezionali ragioni per il sopravvenuto mutamento del quadro di riferimento della causa, che altera i termini della lite, senza che ciò sia ascrivibile alla condotta processuale delle parti.
Massime precedenti
Normativa correlata
Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 15 com. 1 CORTE COST.
Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 15 com. 2 CORTE COST.
Decreto Legisl. 24/09/2015 num. 156 art. 9 com. 1 lett. F CORTE COST.