Cass. pen. n. 14008 del 7 aprile 2011

Testo massima n. 1


Il giudice militare ha giurisdizione per il reato militare, che pure sia connesso con un più grave reato comune, se per tale ultimo non ricorra una condizione di procedibilità e non sia stata esercitata l'azione al momento in cui per il primo sia stato già disposto il giudizio, e ciò per l'impossibilità di trattazione congiunta.

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