14 Mag Cassazione civile Sez. I sentenza n. 11947 del 25 novembre 1998
Testo massima n. 1
In tema di azione di disconoscimento di paternità, il provvedimento di nomina o revoca del curatore speciale di cui all’art. 244 c.c. è privo sia del requisito della definitività [ poiché esso non si sottrae alla più generale disciplina della revocabilità dettata dall’art. 742 c.p.c., da intendersi come previsione del più ampio ius poenitendi da parte del giudice del procedimento, legittimato in ogni tempo alla modifica o revoca del provvedimento stesso tanto in base ad un riesame ed a una diversa valutazione delle risultanze originarie, quanto in virtù della sopravvenienza di nuovi elementi di fatto — tra cui il venir meno delle condizioni di legittimità in epoca successiva all’emanazione del primo decreto — ], sia di quello della decisorietà [ attesa la sua innegabile natura di procedimento camerale cosiddetto «unilaterale», la cui struttura, imperniata tutta sulla valutazione e sulla tutela dell’interesse del minore, vede, non a caso, come unico destinatario della comunicazione del provvedimento il P.M., e non anche i genitori legittimi ovvero il sedicente padre ], con conseguente inammissibilità del relativo ricorso per cassazione presentato ai sensi dell’art. 111 della Costituzione.
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