14 Mag Cassazione penale Sez. V sentenza n. 1245 del 31 gennaio 1998
Testo massima n. 1
In tema di false comunicazioni sociali, qualora la redazione di falsa contabilità serva di supporto alla falsa rappresentazione della realtà sociale offerta dal bilancio, chiunque, benché estraneo, contribuisca a tali artifici contabili, nella prospettiva della futura dissimulazione di una riserva occulta nei bilanci di esercizio di una società, offre un contributo causale determinante alla condotta criminosa punita dall’art. 2621 c.c., e ciò a maggior ragione quando le sue capacità tecniche professionali siano tali da rassicurare l’amministratore sull’efficacia del risultato dissimulatorio.
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Testo massima n. 2
In tema di giudizio immediato, il presupposto di ammissibilità del rito costituito dall’evidenza della prova deve essere inteso nel senso che, sulla base di tutte le risultanze delle indagini preliminari, debba escludersi che il contraddittorio tra le parti possa condurre alla pronuncia di una sentenza di non luogo a procedere nell’udienza preliminare.
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