14 Mag Cassazione civile Sez. I sentenza n. 13892 del 19 settembre 2003
Testo massima n. 1
Il provvedimento di conferma o di revoca di curatore speciale al minore, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 244 c.c., adottato in sede di reclamo ex art. 739 c.p.c., ancorché non sia di per sé ricorribile per cassazione ai sensi dell’art. 111 Cost., è tuttavia impugnabile con tale mezzo limitatamente alla sola parte recante condanna alle spese processuali, atteso che tale statuizione è comunque costitutiva di un rapporto obbligatorio ed è munita dei connotati della pronunzia giurisdizionale idonea ad assumere il valore del giudicato.
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Testo massima n. 2
Nel procedimento di nomina del curatore speciale al minore ai sensi dell’art. 244 c.c., appartenente alla categoria dei procedimenti camerali unilaterali, la legittimazione a chiedere detta nomina, o ad impugnare il relativo diniego, è attribuita [ ai fini esclusivi di tutela del minore ] unicamente al P.M., con esclusione di qualsiasi interferenza degli altri soggetti, che pur siano affettivamente e moralmente coinvolti, come i genitori legittimi e il sedicente padre biologico, i quali assumono, appunto, nel procedimento la veste di semplici «informatori» che offrono al giudice elementi di valutazione dell’interesse del minore, e non la qualità di parti abilitate a far valere situazioni soggettive proprie; ne consegue che gli stessi soggetti non possono essere destinatari di condanna alle spese giudiziali della fase di reclamo.
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