14 Mag Cassazione penale Sez. V sentenza n. 12591 del 28 dicembre 1995
Testo massima n. 1
La norma dell’art. 335 c.p.p., che impone al P.M. le annotazioni sul registro a scopo ricognitivo, pur essendo correlata ai termini per richiedere il rinvio a giudizio ai sensi dell’art. 405 c.p.p., è sfornita per sé stessa di sanzione. Pertanto, il ritardo del pubblico ministero nell’iscrizione della notizia di reato, se censurabile sotto altri profili, non può pregiudicarne in alcuna misura le attività di indagine nel frattempo ritualmente compiute e l’adempimento tardivo non incide sull’individuazione del giudice competente, già correttamente designato al momento dell’inizio delle indagini stesse. [ Fattispecie nella quale le indagini per il delitto di cui all’art. 74 del D.P.R. n. 309/1990 erano state iniziate dal procuratore della Repubblica del circondario di Trento prima dell’entrata in vigore dell’art. 51, terzo comma bis c.p.p. e dell’iscrizione della notizia di reato nell’apposito registro ].
Testo massima n. 2
Le intercettazioni di conversazioni che l’utente sotto controllo, sollevata la cornetta dell’apparecchio telefonico domestico, e prima di comporre il numero del destinatario, abbia occasionalmente con persone presenti, non rientrano nel
genus di cui all’art. 614, secondo comma c.p. Pertanto, esse non abbisognano di particolare autorizzazione, non potendo essere considerate alla stregua delle intercettazioni ambientali operate nei luoghi la cui riservatezza esige maggiore tutela. [ Fattispecie nella quale è stato ritenuto che l’autorizzazione data per l’intercettazione delle conversazioni telefoniche, rende legittima anche la captazione di quelle del genere sopraindicato ].
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