14 Mag Cassazione penale Sez. I sentenza n. 35187 del 21 ottobre 2002
Testo massima n. 1
Ai fini della sussistenza della circostanza aggravante comune consistente nell’avere agito con crudeltà verso le persone, non è necessario che l’azione del colpevole sia diretta contro la vittima, essendo sufficiente che essa sia indirizzata verso una o più persone, anche diverse dalla vittima, purché si concreti in un quid pluris rispetto all’esplicazione ordinaria dell’attività necessaria per la consumazione del reato, in quanto proprio la gratuità dei patimenti cagionati rende particolarmente riprovevole la condotta del reo, rivelandone l’indole malvagia e l’insensibilità a ogni richiamo umanitario.
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Testo massima n. 1
Ai fini della sussistenza della circostanza aggravante comune di aver commesso il fatto con abuso di ospitalità, deve considerarsi ospite chi è accolto, anche occasionalmente, saltuariamente o momentaneamente, nella sfera domestica di altra persona o in luogo da questa destinato all’esplicazione delle attività della vita privata con il suo consenso.
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