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Cassazione penale Sez. V sentenza n. 149 del 11 gennaio 1995

Cassazione penale Sez. V sentenza n. 149 del 11 gennaio 1995

Testo massima n. 1

Esula dalla giurisdizione del giudice ordinario, per rientrare in quella del giudice militare, il reato di cui all’art. 8, comma secondo, della L. 15 dicembre 1972, n. 772 e successive modificazioni [ rifiuto, prima di assumerlo, del servizio militare di leva, per motivi di coscienza, al di fuori dei casi di ammissione ai benefici di cui alla legge suddetta ].

Testo massima n. 2

Il riconoscimento di figlio naturale costituisce una dichiarazione di scienza rivolta a conferire certezza al fatto della procreazione, di cui è destinato a provare la verità. Commette, pertanto, il delitto di falsità ideologica in atto pubblico [ art. 483 c.p. ] il privato che effettui falsa dichiarazione di paternità naturale in un atto ricevuto da notaio.

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