14 Mag Cassazione civile Sez. II sentenza n. 14115 del 4 giugno 2013
Testo massima n. 1
Ai fini dell’usucapione, il possesso del bene può essere acquisito anche a seguito di atto traslativo della proprietà che sia nullo, anche dopo l’invalido trasferimento della proprietà, l'”accipiens” può possedere il bene “animo domini”, ed anzi proprio la circostanza che la “traditio” sia stata eseguita in virtù di un contratto che, pur invalido [ perché non concluso nella necessaria forma scritta ], era comunque volto a trasferire la proprietà del bene costituisce elemento idoneo a far ritenere che il rapporto di fatto instauratosi tra l'”accipiens” e la “res tradita” sia sorretto dall'”animus rem sibi habendi”.
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