14 Mag Cassazione civile Sez. II sentenza n. 9116 del 6 giugno 2012
Testo massima n. 1
In materia di servitù di passaggio coattivo, la disposizione dell’art. 1051, quarto comma, c.c., che esenta da detta servitù le case, i cortili, i giardini e le aie ad esse attinenti, contiene un’elencazione tassativa che trova la sua “ratio” nell’esigenza di tutelare l’integrità delle case di abitazione e degli accessori che le rendono più comode; ne consegue che, per stabilire se sussista o meno l’ipotesi del cortile o del giardino, occorre aver riguardo alla loro destinazione non soltanto attuale, ma anche potenziale, desumibile dalla situazione dei luoghi. [ Nella specie, la S.C. ha confermato sul punto la pronuncia del giudice del merito, la quale aveva ritenuto operante l’esenzione dalla servitù, negando rilievo alla circostanza della realizzazione sul fondo in esame di una cucina all’aperto, insistente su un cortile recintato e tenuto a giardino, in epoca successiva alla proposizione della domanda volta alla costituzione del passaggio coattivo ].
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