Cass. civ. n. 5702 del 11 aprile 2012
Sezione Unite2>
Testo massima n. 1
Qualora una clausola apposta ad una donazione sia prevista dalle parti non come "modus", che costituisce per il donatario una vera e propria obbligazione, ma come condizione risolutiva del contratto, questa produce effetti indipendentemente da ogni indagine sul comportamento, colposo o meno, dei contraenti in ordine al verificarsi dell'evento stesso, tenuto conto che nella disciplina delle condizioni nel contratto non possono trovare applicazione i principi che regolano l'imputabilità in materia di obbligazioni.