14 Mag Cassazione civile Sez. VI sentenza n. 4277 del 16 marzo 2012
Posted at 16:33h
in Massimario
Testo massima n. 1
Il diritto di prelazione previsto dall’art. 732 c.c. è inerente alla qualità di coerede e costituisce un diritto personale ed intrasmissibile, e non una qualità intrinseca alla quota, o una situazione giuridica autonoma, che possa essere trasferita da sola. Ne consegue che tale diritto di prelazione non può circolare neppure per successione “mortis causa”, e non spetta, pertanto, all’erede del coerede.
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