14 Mag Cassazione civile Sez. II sentenza n. 4088 del 14 marzo 2012
Posted at 16:55h
in Massimario
Testo massima n. 1
l diritto di abitazione, che la legge riserva al coniuge superstite [ art. 540, secondo comma, c.c. ], può avere ad oggetto soltanto l’immobile concretamente utilizzato prima della morte del “de cuius” come residenza familiare. Il suddetto diritto, pertanto, non può mai estendersi ad un ulteriore e diverso appartamento, autonomo rispetto alla sede della vita domestica, ancorché ricompreso nello stesso fabbricato, ma non utilizzato per le esigenze abitative della comunità familiare
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