14 Mag Cassazione civile Sez. I sentenza n. 12211 del 29 dicembre 1990
Testo massima n. 1
Il disconoscimento della paternità, per il caso in cui il figlio sia nato dopo la celebrazione del matrimonio, ma prima che siano trascorsi centottanta giorni, ai sensi dell’art. 233 c.c. [ nuovo testo ], implica, a carico dell’istante, la prova del fatto costitutivo della relativa pretesa, cioè la prova della non paternità, atteso che detta posteriorità della nascita rispetto al matrimonio è di per sé sufficiente ad integrare una presunzione di status di figlio legittimo, anche se, trattandosi di concepimento avvenuto all’infuori del matrimonio, il disconoscimento medesimo non è soggetto alle condizioni fissate dall’art. 235 c.c. [ nuovo testo ].
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