14 Mag Cassazione civile Sez. III sentenza n. 6070 del 18 aprile 2012
Posted at 16:37h
in Massimario
Testo massima n. 1
La rinunzia all’eredità non fa venir meno la delazione del chiamato, stante il disposto dell’art. 525 c.c. e non è, pertanto, ostativa alla successiva accettazione, che può essere anche tacita, allorquando il comportamento del rinunciante [ che, nella specie, si era costituito in giudizio, allegando la sua qualità di erede e riportandosi alle difese già svolte dal “de cuius” ] sia incompatibile con la volontà di non accettare la vocazione ereditaria.
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