14 Mag Cassazione civile Sez. I sentenza n. 19596 del 26 settembre 2011
Testo massima n. 1
Nel procedimento relativo alla nomina dell’amministratore di sostegno, l’elenco delle persone indicate dall’art. 408 c.c. come quelle sulle quali dovrebbe ricadere, ove possibile, la scelta del giudice non contiene alcun criterio preferenziale in ordine di elencazione, perchè ciò contrasterebbe con l’ampio margine di discrezionalità, riconosciuto dalla legge al giudice di merito, finalizzata esclusivamente alla cura degli interessi del beneficiario. [ Principio di diritto enunciato ai sensi dell’art. 363 c.p.c. ].
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