Cass. civ. n. 541 del 23 gennaio 1984
Testo massima n. 1
In caso di riconciliazione fra coniugi, già autorizzati a vivere separati nel corso di procedimento di separazione personale, riprende ad operare la presunzione di concepimento durante il matrimonio di cui all'art. 232, primo comma c.c., con la conseguenza che il figlio nato dopo la riconciliazione, avvenuta prima del decorso di trecento giorni da quella autorizzazione, si reputa legittimo, salva l'azione di disconoscimento.
Testo massima n. 2
Qualora l'azione di disconoscimento della paternità venga fondata sul difetto di coabitazione dei coniugi, intesa come convivenza coniugale, nel periodo compreso fra il trecentesimo ed il centottantesimo giorno prima della nascita (art. 235, primo comma n. 1 c.c.), la prova contraria deve riguardare l'esistenza in quel periodo di rapporti sessuali fra i coniugi medesimi, deducibili dal ripristino, anche temporaneo, della convivenza, o da incontri occasionali. Nell'indagine diretta a stabilire il fondamento dell'azione di disconoscimento della paternità, il giudice del merito à tenuto ad accogliere la richiesta delle prove genetiche od ematologiche nei casi di ammissibilità dell'azione medesima contemplati dall'art. 235, primo comma n. 3 (nuovo testo) c.c. (adulterio, occultamento della gravidanza ed occultamento della nascita), non anche nel diverso caso di azione esperita in base al n. 1 di detta norma (mancanza di coabitazione dei coniugi), nel quale l'accoglimento di quella richiesta è rimesso all'apprezzamento delle circostanze da parte del giudice medesimo, non censurabile in sede di legittimità se correttamente motivato.