14 Mag Cassazione civile Sez. VI-1 ordinanza n. 10373 del 3 maggio 2013
Testo massima n. 1
Il giudice competente per l’apertura della tutela dell’interdetto legale va individuato in quello del luogo in cui la persona interessata ha la sede principale degli affari od interessi, che coincide, ove l’interessato sia detenuto al momento in cui la sentenza di condanna è divenuta irrevocabile, con quello di abituale dimora nel cui circondario si trova la struttura di detenzione nella quale l’interdetto è ristretto, dovendosi ritenere inapplicabile il criterio del domicilio che presuppone l’elemento soggettivo del volontario stabilimento. Né rileva, ai fini dello spostamento della competenza, che, successivamente all’apertura della tutela e prima della nomina del tutore, l’interessato sia stato trasferito ad altra casa circondariale, operando il principio di cui all’art. 5 cod. proc. civ., senza che possa trovare applicazione l’art. 343, secondo comma, cod. civ., che presuppone la già avvenuta nomina del tutore.
Articoli correlati
[adrotate group=”9″]