14 Mag Cassazione civile Sez. I sentenza n. 9307 del 19 settembre 1997
Testo massima n. 1
Nel giudizio diretto ad ottenere una sentenza dichiarativa della paternità o della maternità naturale, la inidoneità della sola dichiarazione della madre a costituire prova della paternità naturale, sancita dall’ultimo comma dell’art. 269 c.c., non è parificabile al divieto assoluto di utilizzazione delle eventuali, predette dichiarazioni, non potendosi escludere, coerentemente con il disposto dell’art. 116 c.p.c. [ che, alle dichiarazioni delle parti ed al loro contegno processuale, riconosce valore di argomento di prova, pur se non piena ], che il giudice possa utilizzarle coniugandone il contenuto con altri argomenti di prova, onde fondare, sul risultato ermeneutico così complessivamente ottenuto, il proprio legittimo convincimento. [
Omissis ].
Articoli correlati
[adrotate group=”9″]