14 Mag Cassazione civile Sez. I sentenza n. 6550 del 9 giugno 1995
Testo massima n. 1
In tema di dichiarazione giudiziale di paternità, l’art. 269 c.c. secondo cui la sola dichiarazione della madre e la sola esistenza di rapporti tra questa ed il presunto padre all’epoca del concepimento non costituiscono prova della paternità naturale — non solamente non esclude che tali circostanze, nel concorso di altri elementi presuntivi, possano essere valutate dal giudice di merito come elementi di conferma del proprio convincimento circa la sussistenza della paternità naturale, ma a maggior ragione non preclude l’utilizzazione, quanto meno come fonte sussidiaria di prova, di testimonianza de relato, la cui attendibilità e rilevanza vanno verificate in concreto nel quadro di una valutazione globale delle risultanze di causa, specialmente quando i fatti riferiti siano stati appresi dai testi in epoca non sospetta.
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Testo massima n. 2
Nel giudizio diretto ad ottenere la dichiarazione giudiziale della paternità naturale, il rifiuto ingiustificato di sottoporsi agli esami ematologici costituisce un comportamento valutabile, ai sensi dell’art. 116 comma 2 c.p.c., da parte del giudice di merito, anche in assenza di prova di un qualsiasi rapporto sessuale tra le parti, atteso che proprio la mancanza di prove oggettive assolutamente certe [ e ben difficilmente acquisibili ] circa la reale natura dei rapporti tra le parti giustifica il ricorso alla prova ematologica, il cui esito consente non solo di escludere in modo assoluto la contestata paternità, ma anche di confermarla con un grado di probabilità che, alla stregua delle attuali conoscenze scientifiche, supera normalmente il 99 per cento.
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