14 Mag Cassazione civile Sez. I sentenza n. 2646 del 30 maggio 1989
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in Massimario
Testo massima n. 1
Il riconoscimento della paternità naturale, contenuto in un testamento, ancorché inidoneo a costituire lo status di figlio naturale, per inefficacia derivante dalla circostanza che il testatore sia ancora in vita [ art. 256 c.c. ], esprime un’ammissione del fatto procreativo, e, come tale, può essere utilizzato, quale elemento di convincimento, nella causa promossa per la dichiarazione giudiziale di detta paternità naturale.
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