Cass. civ. n. 7193 del 5 agosto 1997

Testo massima n. 1


In tema di dichiarazione giudiziale di paternità il nuovo testo dell'art. 269 c.c. non pone alcuna limitazione in ordine ai mezzi con i quali può essere provata la paternità naturale, così consentendo che quella prova possa essere anche indiretta ed indiziaria e possa essere raggiunta attraverso una serie di elementi presuntivi, nel cui ambito assumono, in particolare, efficacia probatoria determinante la «fama» e il tractatus. Per contro ai fini della prova anzidetta non assume carattere di indefettibilità la dimostrazione dell'esistenza di rapporti sessuali fra la madre e il preteso padre durante il periodo del concepimento.

Normativa correlata