Cass. civ. n. 12646 del 9 giugno 2011

Testo massima n. 1


In tema di dichiarazione giudiziale di paternità, l'art. 269, quarto comma, c.c. - secondo il quale la sola dichiarazione della madre e la sola esistenza di rapporti tra questa ed il preteso padre all'epoca del concepimento non costituiscono prova della paternità naturale - non esclude che tali circostanze, nel concorso di altri elementi, anche presuntivi, possano essere utilizzate a sostegno del proprio convincimento dal giudice del merito.

Normativa correlata