14 Mag Cassazione civile Sez. I sentenza n. 5950 del 10 novembre 1981
Testo massima n. 1
Il principio del ne bis in idem che preclude l’esercizio di una nuova azione, sul medesimo oggetto, fra le stesse parti, opera unicamente quando l’azione precedentemente proposta sia stata definita con una decisione di merito, e non anche quando sia sfociata in una decisione meramente processuale di inammissibilità o improponibilità o improcedibilità. Pertanto, qualora sia stata dichiarata inammissibile l’azione di dichiarazione giudiziale di paternità [ o maternità ] naturale perché non preceduta dal giudizio di ammissibilità dell’azione ex art. 274 c.c., tale pronuncia non costituisce ostacolo alla riproponibilità della stessa azione.
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