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Cassazione civile Sez. II sentenza n. 5972 del 16 aprile 2012

Cassazione civile Sez. II sentenza n. 5972 del 16 aprile 2012

Testo massima n. 1

In tema di regime patrimoniale della famiglia, lo scioglimento della comunione legale dei beni fra i coniugi si verifica “ex nunc” con il passaggio in giudicato della sentenza di separazione, il quale non è impedito dalla proposizione dell’appello con esclusivo riferimento all’addebito, all’affidamento dei figli ed all’assegno di mantenimento, importando esso acquiescenza alla parte autonoma della sentenza sulla separazione. Tale indirizzo interpretativo non vale soltanto per il futuro, in quanto dal mutamento di esegesi sulla scindibilità della pronuncia sulla separazione dal capo riferito all’addebito, non derivano preclusioni o decadenze per la parte, il cui diritto di azione e difesa non è compromesso, onde non è applicabile il principio in tema di “overruling”, secondo cui il mutamento della precedente interpretazione della Corte di cassazione su di una norma processuale non opera nei confronti della parte, che in detta interpretazione abbia incolpevolmente confidato.

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