14 Mag Cassazione civile Sez. V sentenza n. 3516 del 7 marzo 2012
Testo massima n. 1
La disposizione dell’art. 46 c.c., secondo cui, qualora la sede legale della persona giuridica sia diversa da quella effettiva, i terzi possono considerare come sede della persona giuridica anche quest’ultima, vale anche in tema di notificazione, con conseguente applicabilità dell’art. 145 c.p.c. Ne consegue che, qualora dalla relazione dell’ufficiale giudiziario o postale risulti, in tali sedi, la presenza di una persona che si trovava nei locali, è da presumere che tale persona fosse addetta alla ricezione degli atti diretti alla persona giuridica, senza che il notificatore debba accertarsi della sua effettiva condizione, laddove la società, per vincere la presunzione in parola, ha l’onere di provare la mancanza dei presupposti per la valida effettuazione del procedimento notificatorio. [ Nella specie, la notifica era avvenuta nella sede effettiva, a mani di persone qualificatesi come amministratore e padre del diretto interessato.
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