14 Mag Cassazione civile Sez. Lavoro sentenza n. 4171 del 13 maggio 1997
Posted at 16:17h
in Massimario
Testo massima n. 1
La volontà dei partecipanti alla comunione tacita familiare può essere manifestata anche attraverso un comportamento tacito concludente e non richiede uno specifico atto di conferimento di beni patrimoniali, essendo sufficiente lo svolgimento di attività lavorativa in comune, che è idonea di per sè anche all’espressione della volontà negoziale indirizzata al compartecipe.
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