Cass. civ. n. 4171 del 13 maggio 1997
Testo massima n. 1
La volontà dei partecipanti alla comunione tacita familiare può essere manifestata anche attraverso un comportamento tacito concludente e non richiede uno specifico atto di conferimento di beni patrimoniali, essendo sufficiente lo svolgimento di attività lavorativa in comune, che è idonea di per sè anche all'espressione della volontà negoziale indirizzata al compartecipe.