14 Mag Cassazione civile Sez. III sentenza n. 4156 del 26 aprile 1999
Testo massima n. 1
A norma dell’art. 2952 c.c., nell’assicurazione della responsabilità civile, dopo la comunicazione dell’assicurato all’assicuratore della richiesta del terzo danneggiato o della proposizione da parte dello stesso dell’azione in giudizio, il decorso della prescrizione è sospeso fino a quando il credito del danneggiato non sia divenuto liquido ed esigibile, oppure non si sia prescritto. [ Nella specie, in relazione ad azione dell’assicurato diretta a far valere la responsabilità cosiddetta ultramassimale per mala gestio dell’assicuratore, la S.C. — correggendo la motivazione della sentenza impugnata — ha escluso la fondatezza della tesi della società assicuratrice, che intendeva computare la prescrizione annuale con decorrenza dalla data della lettera con cui essa — durante la sospensione della prescrizione a norma del riportato principio — aveva comunicato all’assicurato di avere erogato agli aventi diritto l’intero massimale ].
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