14 Mag Cassazione civile Sez. III sentenza n. 50 del 7 gennaio 2004
Testo massima n. 1
Nell’assicurazione della responsabilità civile, dopo la comunicazione dell’assicurato all’assicuratore, della richiesta del terzo danneggiato o della proposizione da parte dello stesso dell’azione in giudizio, il decorso della prescrizione breve prevista dall’art. 2952 c.c., anche in relazione al diritto fatto valere dall’assicurato ad essere tenuto indenne di quanto deve pagare al terzo in dipendenza del comportamento dell’assicuratore integrante la c.d. mala gestio e la responsabilità ultramassimale, è sospeso, a norma del quarto comma del medesimo art. 2952, fino a quando il credito del danneggiato non sia divenuto liquido ed esigibile, oppure non si sia prescritto.
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