14 Mag Cassazione civile Sez. III sentenza n. 17834 del 22 agosto 2007
Testo massima n. 1
In tema di assicurazione, alla norma generale dettata, in tema di prescrizione, dall’art. 2935 c.c. [ secondo la quale la prescrizione stessa comincia a decorrere dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere ], viene apportata deroga dalla norma di cui all’art. 2952, quarto comma, c.c., la quale, regolando in ogni suo aspetto il rapporto tra assicurato e assicuratore, detta, altresì, la disciplina speciale della sospensione del termine di prescrizione sino alla definitiva liquidità ed esigibilità del credito del terzo danneggiato; tale sospensione si verifica non già con la denuncia del sinistro, bensì con la comunicazione, efficace anche se proveniente dallo stesso danneggiato o da un terzo, all’assicuratore, della richiesta di risarcimento proposta dal danneggiato.
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