14 Mag Cassazione civile Sez. III sentenza n. 9744 del 17 novembre 1994
Testo massima n. 1
Il patto con cui l’assicuratore assume la gestione della lite configura un negozio atipico accessorio al contratto di assicurazione, costituendo un mezzo attraverso il quale viene data esecuzione al rapporto stesso. Ne consegue che il diritto che l’assicurato esercita in forza del patto suddetto di essere tenuto indenne dalla pretesa risarcitoria fatta valere nei suoi esclusivi confronti dal danneggiato per la somma eccedente il massimale di polizza, trovando titolo nel contratto assicurativo, è assoggettato alla prescrizione annuale di cui all’art. 2952, comma 2, c.c., che inizia a decorrere dal giorno in cui l’assicurato ha ricevuto dall’assicuratore la notizia della sentenza che ha reso liquido ed esigibile il credito del danneggiato e non al più lungo termine previsto dall’art. 2947 c.c. per il credito risarcitorio derivante da fatto illecito.
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