14 Mag Cassazione civile Sez. III sentenza n. 8674 del 9 aprile 2009
Testo massima n. 1
In tema di assicurazioni, nel caso in cui le condizioni generali di polizza demandino ad apposita perizia medica l’accertamento dell’entità delle lesioni per le quali l’assicurato chiede l’indennizzo, affinché tale previsione contrattuale valga a paralizzare il decorso del termine di prescrizione di cui all’art. 2952, secondo comma, c.c. fino alla conclusione della perizia, occorre che il sinistro sia stato denunciato alla compagnia di assicurazioni entro l’anno dal giorno in cui si è verificato il fatto generatore di danno. [ Nella fattispecie, relativa ad un infortunio sul lavoro, la S.C. ha escluso che fosse prescritto il diritto all’indennizzo dell’assicurato, derivando la prova della sua tempestiva denuncia dal fatto di essere stato sottoposto a visita medica per conto dell’assicurazione prima del decorso dell’anno dal sinistro ].
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