14 Mag Cassazione civile Sez. III sentenza n. 21601 del 21 ottobre 2010
Testo massima n. 1
La pendenza di un procedimento penale per fatti che hanno dato luogo a un danno coperto da assicurazione [ nella specie, per incendio verificatosi in un capannone ] non costituisce, di per sé, fatto impeditivo del decorso della prescrizione del diritto all’indennizzo, salvo che le parti, nella loro autonomia contrattuale, non lo abbiano espressamente elevato a condizione sospensiva perché, in tal caso, la pendenza del giudizio penale rappresenta un ostacolo giuridico all’esercizio del diritto, che, a norma dell’art. 2935 c.c., impedisce il decorso della prescrizione.
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