14 Mag Cassazione civile Sez. III sentenza n. 3082 del 11 febbraio 2010
Testo massima n. 1
In tema di trasporto di merci su strada per conto terzi assoggettato alla disciplina delle c.d. tariffe “a forcella”, ai contratti relativi a tale forma di trasporto, sorti sulla base dei decreti legge n. 463 del 1992 e n. 19 del 1993, non convertiti ma i cui effetti siano stati fatti salvi dal successivo D.L. n. 82 del 1993 [ art. 2 ], conv. nella legge n. 162 del 1993, si applica il maggior termine di prescrizione quinquennale [ rispetto a quello annuale stabilito dall’art. 2951 c.c. ] già previsto dai suddetti decreti legge non convertiti, poiché l’istituto della prescrizione è collegato alla finalità di garanzia della certezza del diritto, con la conseguenza che la scelta legislativa di un maggior termine rispetto a quello codificato dal citato art. 2951 c.c. e la scelta della salvaguardia degli effetti della novellazione anche per gli indicati decreti legge non convertiti, rende evidente l’interpretazione, costituzionalmente orientata, che tende, per un principio di uguaglianza, come parità di trattamento, a considerare unico il termine prescrizionale che consolida e prolunga l’esercizio del diritto verso colui che presta una costosa operazione di trasporto.
[adrotate group=”9″]