14 Mag Cassazione civile Sez. III sentenza n. 2137 del 10 maggio 1989
Testo massima n. 1
Qualora il contratto di trasporto di cose sia accompagnato dalla cosiddetta clausola di assegno, per la quale incaricato di riscuotere il prezzo della merce è il vettore, detta clausola non ha rilevanza autonoma ma inerisce al contratto medesimo, con la conseguenza che ove il mittente abbia prescritto l’accettazione di un determinato tipo di assegno, il vettore che non abbia ottemperato a siffatta istruzione — costituente un’obbligazione accessoria — è responsabile, nei confronti del mittente, della mancata riscossione dell’assegno, a norma dell’art. 1692 cod. civ ed i diritti riferibili all’operazione sono anch’essi soggetti, come quelli nascenti dal contratto principale di trasporto, alla prescrizione breve annuale di cui all’art. 2951 cod. civ.
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