Cass. civ. n. 10129 del 2 agosto 2000

Testo massima n. 1


Al contratto di spedizione si applica non solo la prescrizione di un anno prevista dal primo comma dell'art. 2951 c.c.. ma anche quella di diciotto mesi stabilita dal secondo comma dell'articolo citato per i trasporti che hanno inizio o termine fuori Europa.

Testo massima n. 2


Il divieto di proporre domande nuove in appello, di cui all'art. 345, primo comma c.p.c., integrando violazione del principio del doppio grado di giurisdizione, è di ordine pubblico, per cui la sua violazione va rilevata anche d'ufficio in sede di legittimità, senza che possa spiegare alcuna influenza l'accettazione del contraddittorio.

Testo massima n. 3


Il secondo comma dell'art. 2951 c.c., che prevede quale decorrenza della prescrizione il giorno in cui sarebbe dovuta avvenire la riconsegna della cosa, si riferisce non solo al contratto di trasporto, ma anche a quello di spedizione.