14 Mag Cassazione civile Sez. III sentenza n. 15936 del 13 novembre 2002
Posted at 16:42h
in Massimario
Testo massima n. 1
Quando venga proposta domanda atta a far valere la responsabilità contrattuale del vettore per mancata riconsegna della merce affidatagli, sia pure a causa di un furto, si applica la prescrizione annuale di cui all’art. 2951 c.c., che decorre non dal giorno del furto, ma dal giorno in cui la riconsegna sarebbe dovuta avvenire.
[adrotate group=”9″]